Lunedì: 16:45 - 17:45 Martedì: 8:45 - 13:30Mercoledì: 10:00 - 12:30 / 16:45 - 17:45 Venerdì: 10:00 - 12:30
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Piano 2
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L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale e i distributori di carburante ad uso provato sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi.
ai sensi dell'art. 35 della L.R. 19/2012 chi è in possesso degli gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree, o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire, può presentare istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti.
L’Autorizzazione Unica costituisce il titolo abilitativo per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti da realizzare nel territorio comunale ai sensi della L.R. 19/2012.
L’istanza di Autorizzazione Unica deve essere inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune
ai sensi dell’art. 35 comma 4 della L.R. 19/2012
La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:
a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;
b) la documentazione o l'autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
c) gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;
d) l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;
e) l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
f) gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;
g) l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.
Il progettista incaricato della redazione della pratica presenta l’istanza via pec, esclusivamente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune, completa di tutta la documentazione necessaria.
ai sensi dell’art. 35 comma 4 della L.R. 19/2012
Per le stazioni di servizio e di rifornimento, l'installazione del prodotto gas metano per autotrazione è obbligatoria, esclusi i casi in cui questa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo.
Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale delle stazioni di servizio e di rifornimento l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall' articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.
Rilascio
Provvedimento finaleAutorizzazione
DescrizioneIl provvedimento di autorizzazione unica all'installazione e all'esercizio dell’impianto di distribuzione dei carburanti.
Diritti di segreteria: da pagare al momento della presentazione dell’istanza, consultare la pagina dedicata sul sito.
Marche da bollo: due marche da bollo da € 16.
La pratica verrà conclusa entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla ricezione dell'atto emesso.
In caso di inerzia della pubblica amministrazione, entro un anno dalla decorrenza del termine di conclusione del procedimento, può essere proposto ai sensi degli articoli 31 comma I° e II° e con le modalità di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ricorso al T.A.R. per l'accertamento dell'obbligo della amministrazione di provvedere sull'istanza con provvedimento espresso.
Normativa costitutivaL.R. 19 anno 2012
Tipo avvioIstanza di parte
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