Lunedì: 16:45 - 17:45 Martedì: 8:45 - 13:30Mercoledì: 10:00 - 12:30 / 16:45 - 17:45 Venerdì: 10:00 - 12:30
Lunedì: 10:00 - 12:30Giovedì: 10:00 - 12:30
Piano 2
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Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico deve presentare istanza di autorizzazione al Comune competente per territorio.
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico deve presentare istanza di autorizzazione.
La normativa nazionale in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006 - Titolo III) prevede che tutti gli scarichi debbano essere preventivamente autorizzati.
La competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate che non recapitano in rete fognaria è di competenza comunale, come previsto dall’art. 22 della L.R. 7/2001.
La domanda può essere presentata tramite Sportello Unico Edilizia (SUE).
Qualora l'istanza sia inclusa in un procedimento Unico per attività produttive, va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Alla domanda di autorizzazione allo scarico su suolo redatta su modello predisposto dall’Ente o dal SUE (Scheda A36W e A39W) vanno allegati:
in caso di acque assimilate alle domestiche, oltre a quanto sopra elencato
Il progettista incaricato della redazione della pratica presenta via pec la richiesta alla pec dell’Ente o tramite il portale SUE/SUAP.
Per accedere al portale e inviare la pratica, il progettista deve avere:
Rilascio
Provvedimento finaleAutorizzazione
DescrizioneIl provvedimento di autorizzazione allo scarico su suolo.
Diritti di segreteria: da pagare al momento della presentazione dell’istanza, consultare la pagina dedicata sul sito.
Marche da bollo: due marche da bollo da € 16.
La pratica verrà conclusa entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla ricezione dell'atto emesso.
In caso di inerzia della pubblica amministrazione, entro un anno dalla decorrenza del termine di conclusione del procedimento, può essere proposto ai sensi degli articoli 31 comma I° e II° e con le modalità di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ricorso al T.A.R. per l'accertamento dell'obbligo della amministrazione di provvedere sull'istanza con provvedimento espresso.
Normativa costitutivaD.lgs. 152 anno 2006
Normativa ulteriore- Allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall’inquinamento del 04/02/1977 (“Norme tecniche generali sulla consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc”); - Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con Decreto n. 074/Pres del 20 marzo 2018; - L.R. 7/2001 Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale, articolo 22; - Linee Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità di ARPA FVG aggiornamento del 2020; - Regolamento edilizio comunale in particolare l’art. 73 e gli allegati schemi degli impianti di smaltimento delle acque reflue da adottarsi negli edifici civili o assimilabili (introdotti con variante n.8 al R.E., approvata con D.P.R. n.0288/Pres. del 11/08/2003 ed entrata in vigore in pari data).
Tipo avvioIstanza di parte
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