Lunedì: 16:45 - 17:45 Martedì: 8:45 - 13:30Mercoledì: 10:00 - 12:30 / 16:45 - 17:45 Venerdì: 10:00 - 12:30
Lunedì: 10:00 - 12:30Giovedì: 10:00 - 12:30
Piano 2
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Chiunque debba svolgere un'attività rumorosa oltre gli orari o i limiti acustici stabiliti dalla norma deve presentare istanza di autorizzazione in deroga.
Il legale rappresentante della manifestazione temporanea o dell’impresa incaricata dei lavori deve richiedere l’autorizzazione in deroga per lo svolgimento di un’attività rumorosa.
Il legale rappresentante o la persona delegata (Enti, Associazioni, ecc.) o il privato cittadino che organizza una manifestazione temporanea con l’uso di strumenti o impianti sonori (eventi musicali, concerti, ecc.) o che deve effettuare delle lavorazioni edili o stradali che comportino l’utilizzo di macchinari e/o impianti rumorosi deve richiedere l’autorizzazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Il titolare della ditta o ente che necessita dell'autorizzazione è tenuto a presentare la domanda compilando l'apposito modulo.
L'autorizzazione è efficace per il solo periodo indicato nell'atto autorizzativo.
La richiesta deve essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell’Ente o nel caso di eventi o manifestazioni che prevedono contestualmente anche altri procedimenti attraverso lo sportello SUAP.
Alla domanda, predisposta su apposito modulo, deve essere allegata la seguente documentazione:
Per manifestazioni:
- planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000), preferibilmente su CTRN dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore (impianti e attrezzature rumorose), degli edifici e degli spazi confinanti (anche interni all’edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all’area della manifestazione;
- relazione tecnico-descrittiva sull’ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- in alcuni specifici casi valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica contenente:
a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: i rispettivi livelli di potenza sonora oppure i livelli sonori a distanza nota, con indicazione delle fonti utilizzate;
b) una stima previsionale dei livelli sonori attesi in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, etc.) e dei livelli sonori previsti per l’esposizione al pubblico;
c) le misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.
Per cantieri:
documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:
a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) ;
c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.
d) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l’area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all’edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all’area di cantiere;
e) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell’area corredate da relativa legenda;
f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d’uso dei diversi macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative.
La valutazione del potenziale inquinamento acustico dell’attività deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri che devono trovare riscontro nella documentazione presentata:
a) la distanza della manifestazione, ed in particolare dei luoghi di svolgimento delle attività più rumorose, dai recettori (intesi come abitazioni, parchi, etc.) anche sensibili (intesi quali scuole, strutture sanitarie, case di riposo);
b) il posizionamento delle sorgenti rumorose a carattere continuativo o con presenza di componenti tonali e/o di bassa frequenza (compressori, generatori, aspiratori, etc.) all’interno della manifestazione, in relazione ai ricettori vicini;
c) la durata della manifestazione (programma) e, in particolare, i tempi prolungati di utilizzo di strumenti e attrezzature rumorose o aventi carattere impulsivo (amplificatori, diffusori, etc.);
d) il protrarsi della manifestazione in orario notturno;
e) l’impiego di particolari sorgenti rumorose quali fuochi pirotecnici, eventi con veicoli con motore a scoppio e simili.
Rilascio
Provvedimento finaleAutorizzazione
DescrizioneIl provvedimento di autorizzazione in deroga in deroga per attività rumorosa.
Marche da bollo: due marche da bollo da € 16.
La pratica verrà conclusa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla ricezione dell'atto emesso.
In caso di inerzia della pubblica amministrazione, entro un anno dalla decorrenza del termine di conclusione del procedimento, può essere proposto ai sensi degli articoli 31 comma I° e II° e con le modalità di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ricorso al T.A.R. per l'accertamento dell'obbligo della amministrazione di provvedere sull'istanza con provvedimento espresso.
Normativa costitutivaL. 447 anno 1995
Normativa ulteriore- D.P.C.M. 01/03/1991 - L.R. 16/2007 - Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose
Tipo avvioIstanza di parte
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