Lunedì: 16:45 - 17:45 Martedì: 8:45 - 13:30Mercoledì: 10:00 - 12:30 / 16:45 - 17:45 Venerdì: 10:00 - 12:30
Lunedì: 10:00 - 12:30Giovedì: 10:00 - 12:30
Piano 2
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I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico su cui siano stati realizzati lavori in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica possono presentare apposita domanda di accertamento all'autorità preposta alla gestione del vincolo.
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.
<<1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.>>
<< 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.>>
ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.
In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il trasgressore è soggetto alla demolizione e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Nei casi di cui all’art. 167, c. 4, del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. è possibile richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza, esclusivamente nei seguenti casi:
La domanda deve essere presentata, esclusivamente tramite Sportello Unico Edilizia (SUE). Qualora l'istanza sia inclusa in un procedimento Unico per attività produttive, va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
modulistica unificata regionale
D.P.Reg. n. 26 del 4 marzo 2021
Il progettista incaricato della redazione della pratica presenta la richiesta tramite il portale SUE/SUAP.
Per accedere al portale e inviare la pratica, il progettista deve avere:
L’amministrazione territorialmente competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. è il Comune di Aviano, in quanto subdelegato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla funzione autorizzatoria giusto Deliberazione di Giunta Regionale n. 1749 del 23/07/2009, fatta eccezione per le categorie di cui all’art. 60 comma 3 Legge regionale 05/2007 s.m.i.
La competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche rimane in capo alla Regione FVG per i casi indicati dall’art. 60 della L.R. 5/2007 e s.m.i.
Rilascio
Provvedimento finaleAltro
DescrizioneIl provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Sanzione amministrativa: Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
Diritti di segreteria: da pagare al momento della presentazione dell’istanza, consultare la pagina dedicata sul sito.
Marche da bollo: una marca da bollo da € 16.
La pratica verrà conclusa entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla ricezione dell'atto emesso.
In caso di inerzia della pubblica amministrazione, entro un anno dalla decorrenza del termine di conclusione del procedimento, può essere proposto ai sensi degli articoli 31 comma I° e II° e con le modalità di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ricorso al T.A.R. per l'accertamento dell'obbligo della amministrazione di provvedere sull'istanza con provvedimento espresso.
Normativa costitutivaD.lgs. 42 anno 2004
Normativa ulteriore- Articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio; - D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata; - L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio; - D.P.Reg. 4 marzo 2021, n. 026/ Pres Regolamento di attuazione della parte III, paesaggio, ai sensi dell’articolo 61, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.
Tipo avvioIstanza di parte
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