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Comune di Aviano
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Descrizione
L'ufficio Tributi si occupa delle operazioni legate alla gestione della tassa (es. iscrizione/cancellazione delle posizioni contributive per la riscossione della tassa) mentre l'ufficio Ambiente (presso il Settore Urbanistica-Ambiente) si occupa della gestione delle operazioni legate al servizio di nettezza urbana (es. raccolta dei rifiuti, cassonetti ecc.).
Con decorrenza 01/01/2014 è stata istituita la Tassa sui Rifiuti denominata TARI, in sostituzione della TARES.
Si riportano, di seguito, i presupposti della tassa.
Ogni ulteriore informazione è reperibile dal Regolamento Comunale I.U.C. sezione T.A.R.I in vigore fino al 31/12/2020, dal Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2021, e presso l’Ufficio Tributi.
Soggetti passivi - base imponibile
Il tributo è dovuto da chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
Nei soli casi di:
- utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare,
- locazioni a cittadini americani di stanza per motivi di lavoro presso la Base Usaf
il tributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.
Superficie imponibile
La superficie imponibile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
Termini e modalità di versamento
La Tassa è corrisposta in 3 rate, con possibilità di versamento in un'unica soluzione, le cui scadenze sono definite annualmente.
Il versamento delle rate potrà essere effettuato mediante i modelli F24 che verranno inviati in allegato all’avviso di pagamento (codice tributo 3944-TARI codice tributo TEFA).
Dichiarazione TARI
I modelli per la dichiarazione TARI sono disponibili presso l’ufficio tributi e a fondo pagina, nella sezione procedimenti alla voce TARI - Dichiarazioni e comunicazioni.
Le nuove dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo di presentazione ed hanno effetto anche per gli anni successivi, se non si verificano variazioni tali da causare un diverso ammontare della tassa.
Nel caso in cui, nella denuncia, non venga indicata la superficie, verrà iscritta quella risultante dagli atti a disposizione dell’Ufficio.
Sono comunque valide le denunce già presentate ed inserite ai fini TARSU e TARES in quanto compatibili.
Tariffe
La tariffa è composta da due parti:
- per le utenze domestiche da una quota fissa rapportata alla superficie dei locali occupati e da una quota variabile determinata con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche da una quota fissa e da una quota variabile, commisurata alla superficie e alla tipologia di attività esercitata
Alla tariffa viene applicato il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - TEFA nella misura del 4%.
(*): per le utenze non domestiche si consiglia di verificare la categoria ATECO dell’attività svolta al fine dell’applicazione della tariffa corretta.
Riduzioni
E’ possibile applicare una riduzione, in seguito a presentazione di apposita istanza, nei seguenti casi:
- riduzione del 25%, sulla quota fissa e sulla quota variabile della tariffa, per le abitazioni tenute a disposizione da contribuenti iscritti all’A.I.R.E. a condizione che l’immobile oggetto della riduzione non sia locato né ceduto in comodato;
- riduzione del 30%, sulla quota fissa e sulla quota variabile della tariffa, per le abitazioni non occupate e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da persona che ha trasferito la residenza presso la Casa di Soggiorno per Anziani a condizione che le stesse non risultino locate o cedute in comodato;
- nella misura del 30%, sulla quota variabile della tariffa, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.
- il tributo è ridotto del 60% per le utenze ubicate ad una distanza non inferiore a ml. 500 al fuori della zona servita.
- Per le utenze non domestiche che provvedono ad avviare al riciclo i propri rifiuti urbani, in proprio o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti urbani, unitamente alla documentazione richiesta. La riduzione opera in proporzione tra la quantità di rifiuto avviato al riciclo e la produzione presunta di rifiuto calcolata sulla base dei coefficienti di produzione (Kd) di cui al D.P.R. 158/1999 (superficie tassabile x Kd).
La riduzione così determinata potrà essere applicata fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa. - Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2021 con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
Nel caso previsto dalla lettera c) la riduzione decorre dal momento di presentazione dell’istanza. Nei restanti casi la riduzione decorre dall’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Sono comunque valide le riduzioni già applicate ai fini TARSU e TARES.
Ai sensi della Legge 178 del 30/12/2020 art. 1 comma 48,
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Al fine di aggiornare la banca dati, si invita il contribuente, qualora in possesso dei requisiti di cui sopra, a compilare la prevista dichiarazione ed a restituirla assieme alla seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia documentazione attestante la tipologia di pensione.
Esempi di calcolo
UTENZA DOMESTICA: superficie imponibile mq. 100 – n. occupanti 3
imposizione ordinaria:
Imposta | mq. 100 x 0,289 + 90,09 | = € 118,98 |
TEFA | € 118,98 x 4% | = € 4,76 |
Totale bolletta | € 118,98 + € 4,76 | = €123,74 (124,00 importo da versare) |
imposizione con riduzione per compostaggio domestico (rid. 30% sulla quota variabile della tariffa):
Imposta | mq. 100 x 0,289 + 90,09 - (90,08 x 30%) | = € 91,96 |
TEFA | € 91,96 x 4% | = € 3,68 |
Totale bolletta | € 91,96 + € 3,68 | = € 95,64 (€ 96,00 ) |
UTENZA NON DOMESTICA: cat. 11 – uffici, agenzie, ecc. - superficie imponibile mq. 50
imposizione ordinaria:
Imposta | mq. 50 x € 2,218 | = € 110,90 |
TEFA | € 110,90 x 4% | = € 4,44 |
Totale bolletta | € 110,90 + € 4,44 | = € 115,34 (€ 115,00 imp. arr.to) |
Documento principale
Sedi
Ufficio
Formato disponibile
PDFLicenza
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)Tipologia di documento
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